IL PRGR SEGUE LA NORMATIVA EUROPEA
PRINCIPI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ”
La direttiva 2008/98/CE indirizza l’Unione europea verso una “società del riciclaggio” che limiti la   produzione di rifiuti e incentivi l’utilizzo di quelli comunque prodotti in sostituzione delle risorse naturali. Per far questo la direttiva individua una gerarchia di gestione dei rifiuti che prevede al primo posto la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo, dal riciclaggio, dal recupero di materia, di energia e infine dallo smaltimento.
Il D. Lgs 152/2006, in coerenza con le strategie europee, individua nel Piano Regionale lo strumento di pianificazione della gestione dei rifiuti e prevede all’art. 199 comma 8 che la Regione approvi o adegui il piano di gestione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.
Gli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2010-2015 individuano nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti lo strumento che definisce scelte strategiche di area vasta in linea con gli indirizzi comunitari e la normativa nazionale.
In particolare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) attua le disposizioni previste dall’art. 199 del D. Lgs 152/2006 e conterrà:

– l’analisi dei flussi di rifiuti;
– la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale;
– la valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;
– la valutazione della necessità di chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità e se necessario degli investimenti correlati;
– le informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
– il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari:
=> a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali;
=> ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
– la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

A tali fini quindi il PRGR definisce previsioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni che si applicano, tra l’altro, ai Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti vigenti e al Piano d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 13 della LR n. 23/2011.
Il percorso di elaborazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti è disciplinato dall’articolo 25 della LR 20/2000 e dalle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D. Lgs. n. 152/2006;
Il PRGR, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo e ottimizzazione ambientale e gestionale del sistema, nonché fornire le indicazioni alla pianificazione e programmazione sotto ordinata, si attua anche mediante piani stralcio.
Il PRGR avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento pari a 12 anni e sarà aggiornato ogni 6 anni anche su specifici argomenti quali, ad esempio, il programma di prevenzione e i Piani per la bonifica delle aree inquinate e/o per ambiti territoriali infraregionali.